DSA

La Legge n. 170 del 8.10.2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche, ma possono costituire una limitazione importante di alcune attività della vita quotidiana e del percorso formativo scolastico (art.1).

Le finalità che la legge intende perseguire riguardano:

  • la garanzia del diritto all’istruzione e l’assicurazione delle pari opportunità di sviluppo;
  • la possibilità di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto;
  • la riduzione dei disagi emozionali e relazionali connessi alla situazione;
  • l’adozione di forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
  • la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;
  • la sensibilizzazione al problema e la formazione adeguata per gli insegnanti.

La legge riserva alla scuola il compito di organizzare tutte le misure didattiche ed educative di supporto necessarie per il raggiungimento delle finalità della legge (art.5); gli studenti con diagnosi DSA hanno diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, comprendenti strumenti e tecnologie specifiche, dell’uso di una didattica individualizzata e personalizzata e di forme flessibili di lavoro scolastico.

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